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    La ricerca del Ben-essere per gli anziani e non solo...

    statuto

     

    Rosa dei Venti

    A.p.s.p.

     

    Preambolo

     

    La Casa di Soggiorno per Anziani di Condino, trae origine da un lascito della signora Chiminolli Maria ved. Cattoi, che devolse la sua sostanza del valore di Lire 102.192,53, allo scopo di istituire nel Comune di Condino una fondazione - Casa di Riposo per Anziani da intitolarsi "Pia Casa Provvidenza", con il fine di provvedere all'assistenza dei poveri inabili al lavoro.

    Per iniziativa di un comitato composto da autorità civili, politiche e religiose, la fondazione si è costituita in Condino nell'anno 1935 con denominazione "Pia Casa Provvidenza", con sede in via C. Battisti, n. 111.

    L'Amministrazione, affidata inizialmente alla Congregazione di Carità e successivamente all'Ente Comunale di Assistenza del Comune di Condino, iniziò la propria attività il giorno 01 gennaio 1935 in uno stabile impegnato con i fondi anticipati dalla locale Cassa Rurale ed Artigiana, e poi definitivamente acquistato con il lascito della prima e principale benefattrice signora Chiminolli Maria ved. Cattoi. Si ebbero poi altre beneficenze, particolarmente dal signor Calvi Vittorio, ed offerte della popolazione. Con tali lasciti e beneficenze, unitamente agli utili di gestione dei primi cinque anni di attività, nel giugno 1940 fu possibile coprire per intero le spese di fondazione, costituendo così un patrimonio valutato in circa Lire 120.000.

    In tale modo, in data 28 settembre 1940 la Fondazione intitolata "Pia Casa Provvidenza" è stata eretta in Ente Morale con amministrazione autonoma, ed è stato approvato il relativo Statuto.

    Nel mese di novembre 1963, accertatene la fatiscenza, fu abbandonata la vecchia sede perché non più idonea, e l'Istituzione fu trasferita nello stabile adiacente appositamente costruito negli anni 1961/1963.

    Dalla fondazione hanno prestato servizio di assistenza le Suore di Maria Bambina, inviate dalla sede di Trento e ritiratesi poi per carenza di personale, nell'anno 1986. Da allora è stato assunto personale laico qualificato, in base alle esigenze di servizio.

    Negli anni, dal 1989 al 1991, sono state eseguite opere di ristrutturazione ed ampliamento di tutto l'edificio preesistente con contestuale rinnovo ed aggiornamento dell'intero arredamento ed attrezzatura. Ciò ha permesso la creazione di nuovi servizi comunitari di carattere sanitario, assistenziale, sociale, e di aggregazione, estensibile con idonea regolamentazione, anche ad utenti esterni.

    Nell'anno 1992  è stato quindi approvato un nuovo Statuto, con il quale è stata modificata la denominazione dell'Ente in  "Casa di Soggiorno per Anziani".

    Nel 1998 La Casa di Soggiorno per Anziani ad un prezzo di lire 410.000.000 ha acquistato dal Comune di Condino lo stabile dell'ex scuola materna comunale, confinante a nord con la sede dell'istituzione. Tale edificio è stato restaurato e collegato funzionalmente con quello originario, ampliando gli spazi a disposizione dell'istituzione.

    A seguito dell'emanazione della L.R. 7/2005 nella seduta del 28.05.2007 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo statuto modificando la denominazione dell'Ente in "Rosa dei Venti A.p.s.p.".

     

     

    Art. 1

    Denominazione, origini, cenni storici

     

    E' costituita, ai sensi della Legge Regionale 21 settembre 2005 n° 7, l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona " Rosa dei Venti A.p.s.p.", ente di diritto pubblico senza finalità di lucro con sede legale in "Condino, Via Cesare Battisti, 6" .

     

    Il Consiglio di Amministrazione con proprio provvedimento può modificare, anche temporaneamente, la sede legale nell'ambito territoriale principale di svolgimento dell'attività dell'Azienda come definito dal presente statuto; può inoltre costituire sedi operative in qualsiasi ambito territoriale in ragione delle necessità organizzative.

     

    L'Azienda trae origine dalla trasformazione dell'Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza denominata "Casa di Soggiorno per Anziani", fondata nell'anno "1935", per volontà della signora Chiminolli Maria ved. Cattoi che mise a disposizione della comunità di "Condino", il patrimonio inizialmente costituito da "lire 102.192,53".

     

    Art. 2
    Scopi dell'Apsp

     

    L'Apsp, in quanto soggetto pubblico istituzionale inserito nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, ne è attore nelle forme previste dalla legislazione provinciale vigente e persegue i seguenti scopi:

     

    •a)     contribuire alla programmazione sociale e socio-sanitaria e di governo delle politiche sociali, in forma diretta o associata, nelle modalità previste dalle normative vigenti, anche attuando e promuovendo studi e ricerche nei propri settori di attività;

    •b)     erogare e promuovere, anche in forma sperimentale o integrativa, interventi e servizi nell'ambito del sistema di politiche sociali e socio-sanitare, con particolare attenzione ai servizi ad alta integrazione socio-sanitaria e di supporto alla non autosufficienza, nel rispetto delle disposizioni date dagli enti locali titolari della competenza socio-assistenziale e socio-sanitaria, dei sistemi di autorizzazione e di accreditamento e degli eventuali accordi contrattuali allo scopo sottoscritti[1];

    •c)      realizzare attività strumentali volte alla ottimizzazione dei servizi e degli interventi di cui alla lettera b), alla valorizzazione del patrimonio dell'ente ed al finanziamento delle attività istituzionali dello stesso;

    •d)     attualizzare, rispetto alle mutate esigenze del contesto storico-sociale, le volontà originarie dei fondatori dell'ente che prevedevano attività di assistenza e beneficenza  in favore di:

    - persone anziane di ambo i sessi in condizioni di autosufficienza come in condizioni di non-autosufficienza.

    - altre persone in comprovate situazioni di bisogno sanitario e socio-assistenziale.

     

    L'Apsp, nell'ambito del sistema dei servizi alla persona, può attivare qualsiasi intervento consentito dalla programmazione e dalle normative vigenti, che sia coerente con i propri scopi e rispetto al quale possa disporre di adeguate strutture, risorse e competenze tecniche e gestionali.

     

    Art. 3
    Disciplina delle attività

     

    Le attività istituzionali dell'APSP sono disciplinate da regolamenti approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. I regolamenti devono precisare almeno i contenuti dei servizi offerti, l'ambito territoriale, i criteri di gestione, i destinatari, i criteri di valutazione del bisogno e di accesso al servizio, la gestione economica e le tariffe.

     

    Art. 4
    Ambito territoriale in cui l'Apsp esplica la propria attività

     

    L'Azienda esplica la propria attività nei seguenti ambiti territoriali:

    •a)     quello principale, costituito dai territori dei comuni di Condino, Brione, Cimego e Castel Condino";

    •b)     Quello secondario, individuato e definito per ciascun servizio per effetto di accordi e convenzioni nonché dal regolamento approvato per il servizio stesso.

    •c)      quello residuale, che può essere individuato per singoli servizi dal Consiglio di Amministrazione, anche oltre i confini provinciali, regionali o nazionali.

     

    Art. 5
    Criteri di accesso ai servizi

    Possono accedere ai servizi erogati dall'A.P.S.P. tutti i soggetti che ne facciano richiesta secondo le modalità ed i criteri individuati dai regolamenti di cui all'art. 3 del presente Statuto o a seguito di accordi, convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti con i soggetti istituzionali titolari dei servizi stessi.

    Art. 6
    Rapporti dell'Apsp con i portatori di interessi e con la comunità locale

     

    L'Apsp, al fine di massimizzare la sua capacità di produrre utilità sociale e legame sociale nella comunità locale, adotta nelle forme disposte dal Consiglio di amministrazione, i seguenti strumenti di gestione: carta dei servizi, modalità di partecipazione dei portatori di interessi, sistemi di gestione e miglioramento della qualità.

     

    Articolo 7

    Organi dell'azienda

     

    Sono organi dell'azienda:

    1. il Consiglio di Amministrazione
    2. il Presidente
    3. il Direttore
    4. l'Organo di Revisione

     

    Articolo 8

    Consiglio di amministrazione

     

    Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'azienda. Provvede a fissare gli obiettivi strategici ed assume le decisioni programmatiche e fondamentali dell'azienda e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.

     

    Il Consiglio di amministrazione è composto da 5 membri compreso il Presidente, nominati dalla Giunta provinciale di Trento su designazione motivata del comune di Condino.

     

     

    • La durata in carica del Consiglio di amministrazione è di 5 anni.
    • I consiglieri rimangono in carica per non più di tre mandati consecutivi.

    Articolo 9

    Requisiti per la nomina a carica di consigliere

    • I consiglieri devono avere competenza ed esperienza in materia di servizi sociali, di servizi sanitari, di amministrazione pubblica o di gestione aziendale.
    • Per quanto attiene alla dizione " competenza ed esperienza" si reputa corretto intendere quella comprovata da elementi oggettivi e quindi dimostrabile attraverso lo svolgimento di un'attività a titolo professionale oppure lo svolgimento di un mandato istituzionale di durata almeno triennale, pertinenti con almeno uno dei richiamati ambiti.
    • Devono aver conseguito la maggiore età ed essere residenti in uno dei comuni di Condino, Brione, Cimego o Castel Condino.

     

     

    Articolo 10

    Obbligo dei consiglieri

     

    • I consiglieri hanno l'obbligo di svolgere il proprio mandato con lealtà e diligenza, secondo il principio di collaborazione, e al solo fine del perseguimento delle finalità e degli scopi istituzionali dell'azienda.
    • Nel caso in cui un consigliere dell'azienda si trovi in una situazione di conflitto d'interessi nel merito di una certa deliberazione, deve darne comunicazione agli altri membri del Consiglio di amministrazione ed astenersi dalla deliberazione stessa allontanandosi dall'aula. Il consigliere che non ottemperi alla presente disposizione è tenuto al risarcimento dei danni che ne derivino.
    • Ove necessario, il Consiglio di amministrazione può richiamare il consigliere al rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, secondo la procedura stabilita dal regolamento di organizzazione generale aziendale.
    • Rimane ferma la normativa vigente sulla decadenza del consigliere per mancata partecipazione alle sedute del consiglio.

     

    Articolo 11

    Competenze del Consiglio di amministrazione

     

    Al consiglio di amministrazione dell'azienda spettano i seguenti compiti:

     

    1. approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
    2. convalidare la nomina dei consiglieri, dichiararne la decadenza e prendere atto delle dimissioni;
    3. eleggere il Presidente;
    4. nominare l'organo di revisione o prevedere l'affidamento dei compiti di revisione a società specializzate;
    5. verificare le cause di incompatibilità degli amministratori e del direttore;
    6. definire l'indirizzo politico strategico dell'azienda indicandone gli obiettivi, i programmi di attività e di sviluppo con l'adozione di atti di programmazione, di direttive generali, previsti dal presente statuto e da leggi e regolamenti vigenti in materia;
    7. definire, approvare e modificare i programmi aziendali;
    8. definire le attività di natura sociale, assistenziale, sanitaria, che l'azienda intende svolgere nel contesto delle disposizioni in essere, delle esigenze di servizi alla persona, della programmazione a livello provinciale e locale (es. comuni o comunità di valle)
    9. definire le tariffe per i servizi svolti in favore di terzi;
    10. individuare le forme di partecipazione e collaborazione con i rappresentanti degli utenti nonché dei loro familiari;
    11. approvare e monitorare il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico ed il bilancio di esercizio;
    12. verificare l'azione amministrativa e gestionale dell'azienda con particolare riferimento alla rispondenza dei risultati rispetto agli indirizzi politici-amministrativi adottati;
    13. esercitare i controlli interni di gestione, strategico e di risultato; tali compiti possono essere affidati anche a soggetti esterni;
    14. accettare donazioni e lasciti in favore dell'azienda;
    15. deliberare acquisizioni ed alienazioni immobiliari e di altri diritti reali sui beni patrimoniali dell'azienda;
    16. prevedere particolari forme di investimento finanziario e patrimoniale dell'azienda;
    17. deliberare l'accensione di mutui;
    18. nominare, designare e revocare i rappresentanti dell'A.P.S.P. presso enti, aziende ed istituzioni;
    19. costituire o partecipare società, fondazioni o associazioni
    20. stipulare convenzioni, collaborazioni, accordi di programma con altre aziende, enti pubblici e privati;
    21. attivare fusioni con altre aziende;
    22. individuare gli atti amministrativi e di governo delegati al presidente ed assegnati al direttore;
    23. definire e assegnare gli appalti per lavori, servizi e forniture;
    24. attivare e definire vertenze giudiziarie, resistenze in giudizio, transazioni e conciliazioni nelle materie di competenza aziendale;
    25. nominare, designare e revocare il collegio arbitrale;
    26. definire la dotazione organica dell'azienda;
    27. prendere atto dei contratti collettivi provinciali di lavoro;
    28. assumere, licenziare e collocare in disponibilità il direttore e i dirigenti a tempo determinato;
    29. esercitare tutte le altre competenze specifiche attribuite dalle leggi o previste dai regolamenti e non espressamente assegnate al Direttore.

     

    Articolo 12

    Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

     

     

    1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l'anno per approvare:
    • il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico, le tariffe per i servizi svolti;
    • il bilancio d'esercizio.
    1. Inoltre, si raduna ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia su richiesta scritta e motivata di almeno 2 (due) consiglieri.
    2. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche.
    3. Gli avvisi di convocazione recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, vengono ritirati presso gli uffici amministrativi o sono recapitati al domicilio dei consiglieri, anche a mezzo fax, telegramma o attraverso posta elettronica, almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie ed almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.
    4. Oltre che ai consiglieri, gli avvisi di convocazione, recanti l'ordine del giorno, sono trasmessi al Presidente del Consiglio di amministrazione, al Direttore Generale e ai componenti l'Organo di revisione.
    5. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore Generale.
    6. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
    7. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei Consiglieri ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.
    8. Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese tranne quelle riguardanti valutazioni ed apprezzamenti sulla qualità delle persone che devono sempre essere effettuate a scrutinio segreto.
    9. Le deliberazioni aventi per oggetto modifiche statutarie ed alienazioni patrimoniali sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'Azienda.
    10. Il Consiglio di amministrazione può adottare un regolamento per disciplinare ulteriori modalità di funzionamento non previste dal presente articolo.

     

     

    Articolo 13

    Il Presidente

     

    Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'A.P.S.P. ed è sostituito nel caso di assenza e di impedimento da un componente del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Vicepresidente.

     

    Al Presidente spetta:

    1. curare i rapporti istituzionali con gli altri soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, con l'utenza e le relative rappresentanze e con le comunità locali;
    2. dare impulso e promuovere le strategie aziendali,
    3. convocare e presiedere le sedute del Consiglio di amministrazione e stabilirne l'ordine del giorno;
    4. concedere al direttore i congedi straordinari retribuiti e le aspettative;
    5. autorizzare il direttore a prestare attività occasionali non incompatibili al di fuori dell'orario di servizio;
    6. integrare l'istruttoria degli affari di competenza del Consiglio di amministrazione;
    7. esercitare le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge.

     

    l Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta di voti con votazione a scrutinio segreto.

     

    Il Vicepresidente è nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

     

     

    Articolo 14

    Il Direttore

     

    Il Direttore è il funzionario più elevato in grado dell'azienda, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Segretario e ne redige i relativi verbali, apponendovi la propria firma, autentica e rilascia copia degli atti, cura l'aspetto giuridico degli affari di competenza dell'azienda e ne riferisce al Presidente, da cui dipende funzionalmente, cura la formale stesura delle deliberazioni adottate dal Consiglio, esprimendo il proprio parere sulla legittimità dell'atto, provvede per la loro pubblicazione e per l'invio agli Organi che debbono pronunciarsi  su di esse.

     

    Egli è responsabile della correttezza amministrativa nonché dell'efficienza ed efficacia di gestione in relazione alle deleghe conferite, alle risorse e agli obiettivi assegnati.

     

    Al direttore sono riservati i seguenti ambiti di competenza:

     

    •1.      Acquisti e liquidazioni varie fino ad € 10.000.

    •2.      Affidamento prestazioni fino ad € 10.000.

    •3.      Autorizzazione alle spese economali.

    •4.      Assunzione di personale a tempo determinato.

    •5.      Liquidazione degli stipendi.

    •6.      Autorizzazione e liquidazione indennità chilometriche ai dipendenti.

    •7.      Affidamento incarichi libero professionali ai medici, fisioterapisti, infermieri, manutentore.

    •8.      Liquidazioni compensi libero professionali fino ad € 10.000.

    •9.      Autorizzazioni a partecipare ai corsi di formazione.

    •10. Liquidazione corsi di formazione.

    •11. Gestione aspetti fiscali e contributivi.

    •12. Gestione pratiche di pensionamento.

    •13. Redazione statistiche annuali.

    •14. Concessione assegni familiari.

    •15. Liquidazione compensi amministratori.

     

    Articolo 15

    Conferimento dell'incarico al Direttore

     

    Il direttore è nominato, con atto motivato, dal Consiglio di amministrazione fra soggetti in possesso del diploma di laurea ed esperienza in ruoli direttivi nel settore pubblico e privato oppure che abbiano ricoperto l'incarico di direttore per almeno 5 anni presso IPAB o APSP.

     

    Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato di durata comunque non superiore a quella del mandato del Consiglio di amministrazione che lo ha posto in essere, eventualmente rinnovabile alla scadenza.

     

    Articolo 16

    Compiti di revisione

     

    I compiti di revisione sono affidati all'Organo di Revisione disciplinato dal Regolamento Regionale. Esso collabora con il Consiglio di amministrazione  nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'A.P.S.P. e attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione accompagnatoria.

     

     

    Articolo17

    Principi di organizzazione e gestione.

     

    L'APSP ispira la propria organizzazione e gestione ai seguenti principi fondamentali:

    1. centralità della persona e della produzione di utilità sociale nell'erogazione dei servizi;
    2. integrazione con i servizi territoriali pubblici e privati;
    3. strumentalità dell'organizzazione rispetto al conseguimento delle finalità istituzionali;
    4. distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione tenuto conto delle sue dimensioni e dei limiti fissati dalla legge e dal regolamento regionale;
    5. massima flessibilità delle forme organizzative e gestionali.

     

    Al fine della realizzazione concreta di un sistema integrato dei servizi socio sanitari alla persona, l'APSP può realizzare forme di organizzazione e/o accordi/convenzioni di collaborazione con altri enti pubblici o privati, profit e non profit, e con altri soggetti del volontariato sociale - nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze - finalizzati ad un ottimale utilizzo delle risorse economico-patrimoniali ed umane disponibili.

     

    L'APSP può inoltre costituire o partecipare a società e a fondazioni di diritto privato, al fine di svolgere attività parallele e/o strumentali a quelle istituzionali.

    Il Consiglio di Amministrazione individua i servizi e le funzioni centrali da valorizzare per la crescita delle risorse umane interne.

     

    Articolo 18

    Personale

     

    Il consiglio di amministrazione, sentito il direttore, stabilisce i limiti della dotazione organica del personale secondo criteri di economicità basati sulle effettive necessità funzionali connesse agli obiettivi aziendali ed ai livelli dei servizi erogati e ne verifica periodicamente la congruità.

     

    Il regolamento per il personale, stabilisce, in conformità alla normativa nazionale e regionale, nel rispetto della contrattazione collettiva, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'azienda.

     

    L'APSP assicura la crescita professionale e la formazione continua del proprio personale, anche attraverso l'organizzazione di attività formative in forma consortile o in via diretta.

     

     

    Articolo 19

    Beni patrimoniali indisponibili

     

    I beni patrimoniali dell'Azienda sono costituiti dai beni mobili ed immobili idisponibili destinati in modo diretto dall'attività istituzionale. Essi trovano specifica evidenziazione nell'inventario.

     

    L'insieme dei beni patrimoniali indisponibili è incrementato a seguito di:

    •-          contributi pubblici o privati a destinazione vincolata;

    •-          eredità, llasciti e donazioni di beni mobili ed immobili a titolo di incremento del patrimonio indisponibile;

    •-          sopravvenienze attive specificamente a ciò destinate con delibera del Consiglio di Amministrazione.

     

    L'Azienda cura la conservazione e mantenimento dei beni patrimoniali, con particolare attenzione per i beni storico-artistici.

     

    Articolo 20

    Mezzi finanziari

     

    L'Azienda persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

    a) rendite patrimoniali;

    b) somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;

    c) contributi pubblici e privati;

    d) eredità, lasciti e donazioni senza vincolo di destinazione all'incremento del patrimonio indisponibile;

    e) entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;

    f) entrate derivanti dallo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali.

     

    Tutte le risorse dell'Azienda sono destinate direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalle normative vigenti.

     

     

    Articolo 21

    Programmazione economico-finanziaria

     

    L'Azienda informa la propria attività secondo il principio della programmazione economico-finanziaria.

     

    Il regolamento di contabilità precisa i contenuti del piano programmatico, nel rispetto della legge e del regolamento regionale.

     

    Il regolamento di contabilità definisce le ulteriori norme relative all'organizzazione contabile dell'azienda.

     

     

    Articolo 22

    Tariffe

     

    Le tariffe dei servizi forniti dall'Azienda mirano ad assicurare la copertura dei costi fermo rimanendo il vincolo del pareggio di bilancio.

    Possono essere stabilite tariffe differenziate in relazione a particolari forme di erogazione dei servizi o all'erogazione di prestazioni accessorie.

     

    Il Consiglio di Amministrazione potrà in casi eccezionali stabilire esenzioni parziali delle rette per ospiti che si trovano in particolari condizioni di bisogno. Tale beneficio è revocabile in caso vengano a cadere le condizioni che lo hanno giustificato.

    Le esenzioni parziali delle rette saranno stabilite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dei proventi derivanti dalla gestione del patrimonio e da eventuali contributi da Enti o privati.

     

    Articolo 23

    Forme di controllo interne

     

    Il regolamento di contabilità aziendale prevede le seguenti forme di controllo interno:

    1. controllo di regolarità amministrativa e contabile;
    2. controllo di gestione;
    3. valutazione della dirigenza;
    4. valutazione e controllo strategico.

     

     

    Articolo 24

    Servizio di tesoreria

     

    L'Azienda affida il servizio di cassa e di tesoreria nel rispetto della normativa vigente e del proprio regolamento di contabilità.

     

     

    Articolo 25

    Attività che residuano dopo la liquidazione dell'azienda

     

    In caso di estinzione, le attività che residuano dopo la liquidazione dell'azienda sono trasferite al[2] "Comune di Condino".



                                     

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